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Accolto il ricorso del Comune di Napoli per accertamento di imposte CIMP


Pubblicato il: 7/22/2023

Nel contenzioso, il Comune di Napoli è affiancato dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza; la società Clea Channel Jolly Pubblicità S.p.A. è difesa dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Elena Laverda, Francesco Moschetti ed Andrea Manzi.

Il Comune di Napoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 9 febbraio 2001, n. 1224/23/2021, la quale, in controversia avente per ad oggetto l’impugnazione di sei avvisi di accertamento per il parziale versamento del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) per l’anno 2015, per un totale di € 72.057,00 (comprensivo di interessi moratori, sanzioni amministrative e spese di notifica), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della “Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.” (poi, “Clear Channel Italia S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 3 gennaio 2020, n. 58/26/2020, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure, che aveva accolto il ricorso della “Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.” (poi, “Clear Channel Italia S.p.A.”), sul presupposto che, fino al 31 dicembre 2001, si applicasse la vecchia imposta comunale sulla pubblicità (ICP), mentre, dall’1 gennaio 2002, si applicasse il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) (comprensivo del canone per l’occupazione di spazi pubblici).

La “Clear Channel Italia S.p.A.” (già “Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A.”) ha resistito con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’inammissibilità del ricorso. La controricorrente ha chiesto la discussione orale della causa. Le parti hanno depositato memorie.

La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.