Rigettato il ricorso dell'Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.A.
Pubblicato il: 7/22/2023
Nella vertenza, Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.A. è affiancato dall'avvocato Laura Rosa.
Con sentenza n. 514/9/2016, depositata il 1 febbraio 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Istituto Luso Farmaco D’Italia S.p.a., ed ha, così, integralmente confermato la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un diniego di rimborso della somma (di € 2.819,93) corrisposta dalla parte, odierna ricorrente, a titolo di tariffa dovuta per prestazioni rese dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in relazione a due domande di variazione di autorizzazioni all’immissione in commercio (cd. AIC) di specialità medicinali.
A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: secondo la tesi esposta dalla parte appellante e per effetto della disposizione di cui al d.l. n. 269 del 2003, art. 48, comma 8, lett. b), conv. in l. n. 326 del 2003, che recava una maggiorazione del 20% delle tariffe istituite dalla l. n. 407 del 1990, art. 5, comma 12, la quota di tariffa corrispondente a detta maggiorazione del 20% aveva conservato il carattere (commutativo) proprio della tariffa prevista per la fruizione delle prestazioni rese da AIFA, mentre la residua quota (corrispondente al 100% della tariffa istituita ai sensi dell’art. 5, comma 12, cit.) si era trasformata in una forma di prelievo con natura di imposta e non più di tariffa.
Siffatta ricostruzione della disciplina di settore non era condivisibile in quanto: le disposizioni di cui all’art. 48, cit., non avevano immutato il quadro normativo e si erano risolte in «una diversificata ripartizione delle già esistenti entrate patrimoniali tra Agenzia e Ministero»; più specificamente la maggiorazione introdotta (del 20%) non aveva eliso il carattere unitario della tariffa che rimaneva dovuta in relazione ai criteri previsti dall’art. 5, comma 12, cit., e, così, ai costi del servizio reso alla parte; la commisurazione ai costi del servizio, in particolare, si correlava al finanziamento dell’attività gestita da AIFA, e atteso che detto finanziamento risultava assicurato «anche mediante risorse finanziarie derivanti dai capitoli di spesa del Ministero».
L’Istituto Luso Farmaco D’Italia S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Il Ministero della Salute resiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 2 marzo 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, comma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.