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Rigettato il ricorso di A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite


Pubblicato il: 7/24/2023

Nel contenzioso, la società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. è assistita dall'avvocato Laura Rosa.

Con sentenza n. 1177/02/16, depositata il 2 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., ed ha, così, integralmente confermato la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un diniego di rimborso della somma (di € 13.920,00) corrisposta dalla parte, odierna ricorrente, a titolo di tariffa dovuta per prestazione resa dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in relazione ad una domanda di variazione di autorizzazione all’immissione in commercio (cd. AIC) di specialità medicinale.

A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: secondo la tesi esposta dalla parte appellante e per effetto della disposizione di cui al d.l. n. 269 del 2003, art. 48, comma 8, lett. b), conv. in l. n. 326 del 2003, che recava una maggiorazione del 20% delle tariffe istituite dalla l. n. 407 del 1990, art. 5, comma 12, - la quota di tariffa corrispondente a detta maggiorazione del 20% aveva conservato il carattere (commutativo) proprio della tariffa prevista per la fruizione delle prestazioni rese da AIFA, mentre la residua quota (corrispondente al 100% della tariffa istituita ai sensi dell’art. 5, comma 12, cit.) si era trasformata in una vera e propria imposta estranea ai servizi resi e non conforme a legge.

Siffatta ricostruzione della disciplina di settore non era condivisibile in quanto: le disposizioni di cui all’art. 48, cit., non avevano immutato il quadro normativo e si erano risolte in una destinazione diversificata delle pretese patrimoniali già esistenti una a favore dell’Agenzia l’altra a favore del Ministero; più specificamente la maggiorazione introdotta (del 20%) non aveva eliso il carattere unitario della tariffa né introdotto un nuovo tributo; non v’era alcuna evidenza probatoria della denunciata abnormità della tariffa.

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.

Il Ministero della Salute resiste con controricorso. 

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

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