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Accolto il ricorso di S. Italia S.p.A. in materia di compensazione IVA


Pubblicato il: 7/24/2023

Nella vertenza, la società S. Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Tonio Di Iacovo e Gabriele Consiglio.

L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società S. Italia s.p.a. una cartella di pagamento, successiva alla comunicazione di irregolarità, derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione Iva 2011 per l’anno di imposta 2010, con la quale era stata contestata l’esposizione in dichiarazione di un credito iva di importo superiore a quello spettante; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate limitatamente alla sanzione, in particolare ha ritenuto che: nel caso in cui l’amministrazione finanziaria proceda, su istanza di parte, alla correzione di errori di compilazione del modello F24 con cui il contribuente ha proceduto all’utilizzazione in compensazione di un credito, deriva l’imputazione della compensazione ad un diverso plafond rispetto a quello originariamente indicato.

Nel caso di specie, a seguito della correzione del codice tributo, originariamente indicato come relativo al 2008 e successivamente corretto per il 2009, la compensazione iva era stata imputata al plafond relativo all’anno 2009, ma relativamente a quest’anno la società non avrebbe potuto procedere alla compensazione, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 241/1997, la compensazione del credito annuale o relativo a periodo inferiore all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a quello espressamente previsto dalla suddetta previsione normativa, può essere effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, illustrato con successiva memoria, affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

La Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la decisione censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.