Respinto il ricorso di Axa Assicurazioni in materia di maggiorazione dell'imposizione bancaria
Pubblicato il: 7/25/2023
La società Axa Assicurazioni S.p.A. è assistita dagli avvocati Gianfranco e Alberto Maria Gaffuri e Francesco D'Ayala Valva.
Dopo avere adempiuto all’obbligo di versamento dell’IRES come previsto dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013 la Società ricorrente ha chiesto il rimborso del tributo lamentando, da un lato, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 cit. per contrasto con gli artt. 3, 53, 77 e 41 e, dall’altro, la sua incompatibilità con il diritto dell’Unione europea per il fatto che la gravosità del prelievo imposto alle banche ed alle compagnie assicuratrici ha generato un vantaggio per gli operatori dello stesso genere non residenti nel territorio nazionale, assumendo i tratti di un aiuto di Stato indebito perché idoneo a distorcere la libertà di concorrenza.
Nei due gradi di merito la contribuente è risultata soccombente, ed ha quindi proposto ricorso in cassazione affidato a due complessi motivi. L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.