Rigettato il ricorso di Immobiliare Aedes contro il Comune di Lucera
Pubblicato il: 8/4/2023
Nel contenzioso, la società Immobiliare Aedes S.r.l. è affiancata dagli avvocati Nino Sebastiano matassa e Rosa Volse; il Comune di Lucera è difesa dall'avvocato Ignazio Lagrotta.
La società appellante, proprietaria di un terreno ubicato nel centro abitato del Comune di Lucera, ha impugnato in prime cure la deliberazione del Consiglio comunale di Lucera n. 74 del 15 novembre 2016, recante l’approvazione del Piano Urbanistico Generale - P.U.G., nella parte in cui (art. 26.2 delle NTA) stabilisce che, nelle aree CUM - Contesto Urbano compatto da tutelare e Manutenere, in cui ricade il terreno de quo, “il distacco tra edifici con pareti (finestrate e non) prospicienti spazi esterni ed interni (pubblici o privati) sarà in ogni caso tale da assicurare un valore del rapporto tra l’altezza del fabbricato più alto e la larghezza dello spazio pari ad un massimo di 1,5 con distacco minimo pari a ml. 5; per i soli interventi su suoli liberi alla data di approvazione del piano la distanza minima Df tra i fabbricati è pari ad un minimo di ml 10,00”.
La società ha interposto appello, riproponendo criticamente i motivi di prime cure e sostenendo, in particolare, che: la Regione non avesse imposto la rimodulazione della disciplina in punto di distanze, essendosi di contro limitata a rilievi formali; ai sensi dell’art. 11 l.r. 20 del 2001, in sede di approvazione del P.U.G. il Comune potrebbe modificare il piano adottato solo ove la Regione o la Provincia lo abbiano espressamente imposto; la modifica apportata con l’approvazione del piano svilirebbe “lo stesso istituto partecipativo delle osservazioni: se fosse possibile modificare le scelte effettuate in sede di esame delle osservazioni, l’istituto partecipativo in sede di formazione del Piano risulterebbe del tutto inutile e sterile”; “la norma approvata dal Comune è doppiamente illegittima: non solo viola il procedimento stabilito dal legislatore regionale con riferimento all’accoglimento delle osservazioni, ma introduce una distanza che si pone in insanabile contrasto con la norma imperativa ed inderogabile contenuta nel DM 1444/1968 in tema di distanze tra costruzioni; sul punto si richiama il granitico orientamento del Consiglio di Stato, che da decenni sancisce che la distanza minima di 10 metri non può essere in alcun caso derogata dagli strumenti urbanistici comunali”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la società appellante a rifondere al resistente Comune le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge.