Accolto l'appello di alcune società di produzione di energia contro il prelievo solidaristico straordinario contro il "Caro Bollette"
Pubblicato il: 8/7/2023
Nel contenzioso, Associazione EBS – Energie da biomasse solide e dalle società Bonollo Energia S.p.a., Zignago Power S.r.l., Biomasse Olevano S.r.l., Ital Green Energy S.r.l., Tampieri Energie S.r.l., CEB – Compagnia energetica bellunese S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Giuseppe Melis, Stefano Tarullo e Vittorio Giordano.
Le società hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma per l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Agenzia delle entrate in attuazione del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario «contro il caro bollette», a carico delle imprese del settore dei prodotti petroliferi ed energetici, istituito dall’art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
Il ricorso era dichiarato inammissibile dalla sentenza n. 4525 del 2023, per difetto assoluto di giurisdizione sui provvedimenti impugnati sia del giudice amministrativo che del giudice tributario, e, inoltre, per carenza di interesse al ricorso.
Premessa la natura di tributo del contributo straordinario, la sentenza ha innanzitutto escluso che gli atti impugnati siano qualificabili come regolamentari o amministrativi generali; e, inoltre, che possano essere ricondotti ad atti di imposizione tributaria, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione degli organi del relativo contenzioso. Ha infine escluso l’interesse ad agire sotto il profilo dell’utilità di un’eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso, in ragione del fatto che essa lascerebbe intatto l’obbligo tributario a carico delle ricorrenti.
Con il presente appello queste ultime agiscono per l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. al Tribunale amministrativo. A fondamento dell’appello viene dedotto che gli atti impugnati avrebbero natura di provvedimenti amministrativi, conoscibili dal giudice amministrativo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (R.G. n. 3394 del 2023), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la causa davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.