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Parzialmente accolto il ricorso di Kibslab - Centro Sperimentale di Sviluppo delle competenze nell’area del CRM e dei Servizi Avanzati s.c. a r.l.


Pubblicato il: 8/7/2023

Nel contenzioso, Kibslab - Centro Sperimentale di Sviluppo delle competenze nell’area del CRM e dei Servizi Avanzati s.c. a r.l. è affiancata dagli avvocati Antonio Brancaccio, Valentina Brancaccio e Pasquale Angiolillo; Regione Campania è difesa dall'avvocato Massimo Consoli; Edi-Lab, Marelab e La Faca sono assistite dagli avvocati Giuliana Vosa e Paolo Vosa.

Con sentenza n. 4364 dell’8 ottobre 2020 il Tribunale amministrativo per la Campania accoglieva il ricorso proposto dalla soc. cons. Kibslab, odierna appellante - società consortile costituita per la gestione di un “Centro sperimentale di sviluppo delle competenze-C.s.s.c.” nell’area del “Customer Relationship Management-CRM” e delle competenze avanzate, all’esito di corrispondente procedura selettiva indetta dalla Regione - avverso il decreto dirigenziale n. 1 del 10 gennaio 2020 che aveva approvato gli atti per l’attivazione di una procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016 finalizzata al potenziamento e finanziamento dei C.s.s.c. già costituiti nell’ambito di alcuni settori, escludendovi la Kibslab.

La sentenza, riteneva che il suddetto decreto fosse illegittimo in quanto adottato in violazione delle previsioni della presupposta delibera di G.R. n. 491 del 2018, la quale aveva già individuato i beneficiari delle risorse da erogare (i.e., i C.s.s.c. già esistenti e consolidati) e concepito l’attribuzione di tali risorse in termini di contributo o sovvenzione ex art. 12 l. n. 241 del 1990: di qui l’illegittimità della procedura competitiva attivata dalla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla quale risultava estromessa la ricorrente, e l’annullamento del citato d.d. n. 1 del 2020.

Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Regione Campania, nonché della Edil-Lab Società Consortile a r.l., Marelab Società Consortile a r.l. e La Faca - Fondazione Aerospazio Campania Academy - soggetti che gestiscono i C.s.s.c. cui la delibera n. 262 del 2021 riconosce le risorse finanziarie - respingeva il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado e ordina alla Regione Campania l’esibizione dei documenti nei sensi di cui in motivazione entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.