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Accolto l'appello di RAI contro AFI per il regolamento di partecipazione "Sanremo Giovani"


Pubblicato il: 8/8/2023

Nel giudizio, RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giovanni Pesce; AFI - Associazione Fonografici Italiani è difeso dagli avvocati Dario De Blasi e Alberto Gava; il Comune di Sanremo è assistito dagli avvocati Sara Rossi e Giovanni Nuvoloni.

Con nota del 17 settembre 2021, diretta alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a., l’Associazione Fonografici Italiani - AFI contestava il regolamento dell’edizione di “Sanremo giovani” che si sarebbe svolta il 15 dicembre 2021, chiedendone la sospensione nella parte in cui aveva abbassato da 36 a 30 anni l’età massima prevista come requisito di partecipazione, senza prevedere un adeguamento degli indennizzi riservati ai giovani artisti.

La RAI rispondeva con nota del 27 settembre 2021, specificando che «il regolamento di Sanremo Giovani è una prerogativa esclusiva di RAI, che lo redige in base alle proprie insindacabili esigenze editoriali e nell’ambito della vigente convenzione e degli accordi in essere con il Comune di Sanremo».

Con istanza di accesso agli atti del 18 ottobre 2021, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, l’Associazione chiedeva al Comune di Sanremo l’accesso alla vasta documentazione concernente i rapporti con la RAI per la concessione - in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 - del marchio “Festival della Canzone Italiana”, dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico e commerciale del Festival di Sanremo e di Sanremo Giovani.

Con nota del 22 novembre 2021 il Comune di Sanremo, richiamando la nota con la quale la RAI manifestava la sua opposizione alle richieste dell’AFI, comunicava che l’accesso alla documentazione veniva rifiutato.

L’Associazione ha impugnato il diniego espresso con ricorso al T.a.r. per la Liguria, deducendo, tra l’altro, che la conoscenza degli atti indicati nell’istanza di accesso era necessaria per la difesa degli interessi dell’associazione.

Il T.a.r. per la Liguria, riuniti i ricorsi, con sentenza del 19 maggio 2022, n. 397 ha accolto quello per l’accesso basato sull’art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e ha dichiarato improcedibile il ricorso in tema di accesso civico di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La RAI, rimasta soccombente, ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza sulla base di plurime censure.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e l’appello incidentale, nei limiti di cui in motivazione; e, per l’effetto, nei medesimi limiti riforma la sentenza appellata.