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Rigettato l'appello di Cooperativa La Salute Soc.Coop.


Pubblicato il: 8/9/2023

Nella vertenza, Cooperativa La Salute Soc.Coop. è affiancata dagli avvocati Nicoletta Felli e Luca Righi; Azienda Usl Toscana Centro è assistita dall'avvocato Paolo Stolzi; G. di Vittorio Soc. Coop. è difesa dall'avvocato Luca Capecchi e Jacopo Quintavalli.

Con sentenza n. 99/2023, il T.A.R. della Toscana ha respinto, dichiarandolo sia inammissibile che infondato, il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dell’aggiudicazione della procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di un accordo quadro quadriennale per l’affidamento in lotti separati della gestione dei servizi socio-sanitari e sanitari presso varie strutture residenziali e semiresidenziali dell’Azienda Usl Toscana centro e della sds Mugello, in relazione al lotto n. 1.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado. Si sono costituiti, per resistere al ricorso, la stazione appaltante e la controinteressata.

Come ricostruito in fatto dalla sentenza gravata, nella gara per cui è causa l’odierna appellante si è classificata al terzo posto della graduatoria relativa al lotto n. 1 (con un punteggio complessivo di 87,48/100), aggiudicato al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus, mandataria, e la Co&So Empoli (gestori uscenti del servizio nelle strutture afferenti detto lotto), la cui offerta ha riportato un punteggio complessivo di 99,09/100. Il ricorso di primo grado contestava la legittimità della decisione di non effettuare, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid19, il sopralluogo preliminare, originariamente previsto come obbligatorio: decisione che avrebbe avvantaggiato il gestore uscente.

Il T.A.R. ha ritenuto infondata la prospettazione della ricorrente per plurime ragioni.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro seimila/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro tremila/00 oltre accessori per ciascuna parte appellata costituita.