Rigettato il ricorso di Abbott per l'affidamento della convenzione per la fornitura di test microbiologici e virologici in Regione Toscana
Pubblicato il: 8/9/2023
Nella vertenza, Abbott S.r.l. è affiancata dall'avvocato Elio Leonetti; Estar è difeso dall'avvocato Ivan Marrone; Roche Diagnostics S.p.A. è assistita dagli avvocati Andrea Manzi e Jacopo Emilio Paolo Recla.
Con la sentenza gravata il T.A.R. della Toscana ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento degli atti relativi all’affidamento della convenzione per la fornitura in locazione di sistemi analitici per test microbiologici e virologici in biologia molecolare per le strutture laboratoristiche delle aziende sanitarie della Regione Toscana (lotto n. 1); ed ha altresì dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado. Si sono costituiti, per resistere al ricorso, la stazione appaltante e la controinteressata (quest’ultima ha altresì riproposto i motivi di ricorso incidentale di primo grado).
La materia del contendere verte su tre questioni, dedotte con il ricorso principale di primo grado, decise (nel senso del rigetto) dal T.A.R. e riproposte con i tre motivi dell’appello principale: se la strumentazione offerta da Roche Diagnostics risponda o meno ad una delle caratteristiche obbligatorie prescritte dal capitolato tecnico a pena di esclusione; se sia legittimo il punteggio di zero punti, in un secondo momento attribuito all’offerta di Abbott per la caratteristica preferenziale “I” in mertio alla nozione di "pronti all'uso"; se sia legittimo, sulla base della documentazione tecnica presentata in gara, il punteggio di 1,80 punti attribuito a Roche per la caratteristica preferenziale “D”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna Abbott al pagamento in favore di Roche e di Estar delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro seimila/00, oltre accessori come per legge, in ragione di euro tremila/00 oltre accessori per ciascuna parte appellata costituita.