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Respinto il ricorso della Cooperativa Cento per la variazione del piano di risanamento urbanistico


Pubblicato il: 8/9/2023

Nel giudizio, Cento Società Cooperativa è affiancata dall'avvocato Giuseppe Moffa; il Comune di Quartucciu è assistito dall'avvocato Piero Franceschi.

Oggetto del contendere è la deliberazione della Giunta Comunale di Quartucciu, n. 25 del 3 giugno 2014, con la quale è stata negata l’approvazione del primo lotto funzionale del Comparti 1 del Piano di Risanamento Urbanistico “Arbuzzeri”.

Con deliberazione n. 63 del 6 agosto 1998, il Consiglio comunale di Quartucciu approvava in via definitiva il Piano di Risanamento Urbanistico di iniziativa pubblica “Arbuzzeri - Su Gregori”. Successivamente veniva adottate e approvate alcune varianti relative al Comparto 1 del predetto Piano. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 9 febbraio 2004 veniva approvata, in via definitiva, la prima versione del “Piano di Lottizzazione comparto n. 1 del P.R.U. Arbuzzeri, variante n. 1, primo stralcio funzionale”.

In data 30 novembre 2005 l’odierna appellante acquistava una serie di aree ricomprese nel Piano in oggetto. Ne seguiva una lunga vicenda, anche in sede contenziosa, sostanzialmente dovuta al fatto che il Comune non addiveniva al convenzionamento del Piano. L’Amministrazione – sul rilievo dell’erroneo dimensionamento del Piano di lottizzazione originario – aveva peraltro più volte chiesto alla società odierna appellante di apportare alcune modifiche al progetto di lottizzazione, ai fini dell’adeguamento degli standard urbanistici e delle sezioni stradali.

Tale deliberazione veniva impugnata dall’odierna ricorrente col ricorso n.r.g. 609/2014 del T.a.r per la Sardegna. Il ricorso è stato definito con la sentenza n. 24 del 18 gennaio 2018, il cui appello, iscritto al n.r.g. n. 7103 del 2018, è stato trattenuto anch’esso per la decisione all’odierna camera di consiglio.

Nella resistenza del Comune di Quartucciu il T.a.r. ha respinto il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese di lite.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 7106 del 2018, lo respinge. Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado in favore del Comune di Quartucciu, che liquida, complessivamente, in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.