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Inammissibilità del ricorso del MIT contro alcuni istituti di credito


Pubblicato il: 8/10/2023

Nel giudizio, Mps Capital Services Banca per Le Imprese S.p.A., Société Générale S.A., Succursale di Milano, Unicredit S.p.A., Societé Générale S.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Ing Bank n.V. - Milan Branch (Succursale di Milano), Ing Belgium Sa/Nv, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Dexia Crédit Local, Altea Spv S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Filippo Pacciani, Alessandro Botto, Ada Esposito e Giovanni Scirocco; Codacons e Associazione Utenti Autostrade sono assistite dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi; Strada dei Parchi S.p.A. è difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Fabrizio Criscuolo, Vincenzo Fortunato, Massimo Luciani, Romano Vaccarella.

Secondo la difesa erariale, la consistenza della posizione giuridica vantata da Strada dei Parchi – in quanto tesa a censurare un’illegittima condotta del concedente nella fase di esecuzione del rapporto di concessione – avrebbe dovuto essere “ricondotta allo schema del diritto soggettivo”.

L’eccezione è stata respinta in ragione di un iter motivazionale che - passata in rassegna la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e del Consiglio di Stato sul riparto della giurisdizione in subiecta materia ed esaminati gli articoli 9 e 9 bis della Convenzione Unica del 18 novembre 2009, di regolazione della concessione autostradale in capo a Strada dei Parchi, anche in riferimento alle previsioni del codice dei contratti pubblici in materia di concessioni.

Il tribunale ha quindi ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla società ricorrente relative: alla intersecazione tra la violazione dell’art. 77 della Costituzione (e ciò sull’assunto che le disposizioni censurate, tali da sostanziare una legge-provvedimento, difetterebbero dei presupposti di straordinaria necessità e di urgenza) e la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo dell’illegittima legificazione di atti amministrativi; alla violazione degli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, per interferenza con l’esercizio della funzione giurisdizionale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ANAS hanno proposto appello con un unico motivo concernente la decisione di rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.