Importante pronuncia della Corte Costituzionale afferente la norma "Madia" sulle somministrazioni nella pubblica amministrazione
Pubblicato il: 5/12/2023
Nel contenzioso, il Sig. M.F. è affiancato dall'avvocato Daniele Biagini.
Il Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", nella parte in cui esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali eventualmente bandite da queste ultime, e riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 20.
La Corte Costituzionale ha rilevato un rapporto di strumentalità necessaria tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale, se, per un verso, deve ritenersi sussistente quando la norma della cui legittimità costituzionale il giudice dubiti debba essere applicata nel giudizio a quo per decidere il merito della controversia o una questione processuale o pregiudiziale, oppure quando la decisione di questa Corte comunque influisca sul percorso argomentativo che il giudice rimettente deve seguire per rendere la decisione, per altro verso, ricorre anche ove la strumentalità sussista rispetto ad una possibile diversa definizione della lite, non strettamente a mezzo dalla decisione della causa.
Da tale stretta connessione, la quale è stata ritenuta sussistente in relazione al divieto di stabilizzazione pura e semplice di cui al comma 1 dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, deve invece ribadirsi la mancanza con riguardo al diverso divieto di partecipazione alle procedure concorsuali bandite in vista della successiva stabilizzazione di personale titolare di contratto di lavoro flessibile.
La Corte dihiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude i lavoratori titolari di contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate, bandite dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Massa, in funzione di giudice del lavoro.