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Pronuncia del CdS in materia di decadenza dai benefici incentivanti Conto Energia


Pubblicato il: 8/11/2023

Nel contenzioso, Gemma Natale e C. S.n.c. è difesa dall'avvocato Germana Cassar; Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese.

La società Gemma Natale e C. s.n.c. ha ritualmente impugnato la sentenza in epigrafe che ha respinto, previa riunione, i ricorso da lei proposti, rispettivamente nrg. 6447/2016, avverso il provvedimento del GSE di decadenza dai benefici incentivanti di cui al II Conto Energia e nrg. 6508/2018 avverso la News pubblicata dal GSE sul proprio sito web in data 22 novembre 2017, recante “Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e c.d. Tremonti Ambiente”, nella parte in cui non escludeva dal suo ambito di applicazione gli impianti, come quello della società ricorrente, che avevano avuto accesso al sistema di incentivazione di cui al D.M. 19 febbraio 2007 (Secondo Conto Energia) e che, solo in via sanzionatoria per effetto di un provvedimento di decadenza,erano stati ammessi all’incentivo del D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia).

La società, titolare di un impianto fotovoltaico sito in Sorbolo (PR), era stata ammessa a godere delle tariffe incentivanti per la produzione di energia ai sensi dell’art. 1-septies del decreto-legge n. 105 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 129 del 2010 (c.d. decreto “salva Alcoa”), fruendo del cumulo degli incentivi del secondo conto energia con l’agevolazione fiscale nota come “Tremonti Ambiente”.

All’esito di un procedimento di verifica, con annesso sopralluogo sull’impianto il Gestore rilevava alcune irregolarità nella presentazione della domanda di incentivazione, consistenti nel fatto che le fotografie caricate all’atto di presentazione dell’istanza di accesso agli incentivi non ritraevano gli “elementi di raccordo” dell’impianto, mentre dal raffronto con le fotografie scattate all’atto del sopralluogo (15 maggio 2014), tali elementi di raccordo risultavano presenti.

Di conseguenza il Gestore – ritenendo di non essere stato messo nelle condizioni, all’epoca della presentazione della domanda, “di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di tutte le condizioni per l’accesso ai benefici di cui alla Legge 129/2010”, avuto riguardo, in particolare, al rispetto del termine di legge del 31 dicembre 2010 per l’avvenuta conclusione dei lavori - disponeva la decadenza dell’impianto dal secondo conto energia, ammettendolo ai meno favorevoli benefici del terzo conto energia.

Avverso tali atti proponeva due distinti ricorsi straordinari al Capo dello Stato, successivamente trasposti in sede giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio a seguito dell’opposizione del Gestore. Il TAR, riuniti i ricorsi, li respingeva.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante alla refusione a favore del G.S.E. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge, se spettanti.