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Respinto il ricorso di Sidergamma per l'accesso alle tariffe incentivanti energetiche


Pubblicato il: 8/11/2023

Nel contenzioso, la società Sidergamma S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giovanni Sala; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella.

La società Sidergamma s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 11265 del 24 settembre 2019 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza ter, ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del GSE di diniego di accesso alle tariffe incentivanti previste dal cd. Quinto Conto Energia.

La società aveva installato a copertura del proprio stabilimento industriale un impianto fotovoltaico suddiviso in due sezioni, ciascuna delle quali collocata sul tetto di due distinti fabbricati: la prima sezione veniva installata a sostituzione di una copertura in eternit, mentre la seconda (di cui è causa) veniva posta su un edificio piano e privo ab origine di coperture contenenti fibre di amianto.

Sidergamma chiedeva l’accesso alle tariffe incentivanti ai sensi del quinto conto energia (D.M 5.7.2012) mediante l’iscrizione nell’apposito Registro e dichiarava, al fine della formazione della graduatoria degli impianti iscritti, il possesso del titolo di priorità consistente nell’utilizzazione di componenti principali realizzati unicamente all’interno di uno stato membro Ue.

In data 10.12.2013 il GSE inviava alla società il provvedimento finale di non accoglimento della richiesta di incentivazione per il mancato rispetto del criterio di priorità dichiarato in fase di iscrizione al Registro ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. d), del Decreto.

Sidergamma impugnava il diniego dinanzi al TAR Lazio che respingeva il ricorso sull’assunto che, trattandosi di una procedura di evidenza pubblica, quanto dichiarato dal privato costituiva un vincolo per il successivo accesso all’incentivazione, con conseguente obbligo di realizzare un impianto dotato delle caratteristiche dichiarate in sede di iscrizione; pertanto GSE aveva legittimamente negato alla ricorrente l’ammissione alle tariffe incentivanti e non soltanto il riconoscimento della maggiorazione del 10%.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante alla refusione a favore del G.S.E. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge, se dovuti.