Respinto l'appello di International School Of Languages S.r.l.
Pubblicato il: 8/11/2023
Nel contenzioso, la società International School Of Languages è affiancata dall'avvocato Giuseppe Russo; l'Istituto Tecnico Orion S.r.l. è difeso dall'avvocato Domenico Colella.
Con bando di gara pubblicato il 26/28 maggio 2021 Ministero della difesa indiceva una procedura aperta, ex art. 60 d.lgs. 50/2016, da svolgersi mediante piattaforma telematica attraverso il portale MEF “Acquisti in Rete”, finalizzata alla stipula con unico operatore economico, da selezionare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un accordo quadro quadriennale per la formazione linguistica del personale militare dell’Aeronautica militare, secondo un programma strutturato in 63.500 ore totali annuali di insegnamento a partire dal 1° gennaio 2022.
International School of Languages s.r.l., con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, impugnava gli atti indittivi della procedura, contestando in particolare, sotto vari profili, il documento denominato “Criteri di selezione e valutazione”.
All’esito della partecipazione alla gara in raggruppamento con altro istituto, e del conseguimento della quarta posizione in graduatoria, con una differenza di 26,86 punti rispetto alla prima classificata Istituto Tecnico Orion s.r.l., ISL impugnava l’aggiudicazione disposta in favore di questa.
Con la sentenza di cui in epigrafe l’adito Tar, nella resistenza del Ministero della difesa e dell’aggiudicataria: dichiarava inammissibile e improcedibile il ricorso, rilevando come la ricorrente, a mezzo dei motivi aggiunti, mirasse ormai al bene della vita costituito dall’aggiudicazione dell’appalto, pretesa non più compatibile con l’interesse strumentale inizialmente azionato, finalizzato alla riedizione della lex specialis con altri criteri selettivi; respingeva i mezzi aggiunti, ritenendoli infondati nel merito per le ragioni di seguito indicate; condannava la ricorrente alle spese del giudizio.
ISL ha gravato la sentenza, chiedendone la riforma sulla base di due motivi di appello, entrambi titolati error in iudicando.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge. Condanna la parte appellante alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese del grado, che liquida nell’importo pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ciascuna di esse.