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Respinto il ricorso di Duchessa Immobiliare per la concessione edilizia in sanatoria


Pubblicato il: 8/12/2023

Nella vertenza, Duchessa Immobiliare S.r.l. è affiancata dagli avvocati Paolo Stella Richter ed Elena Stella Richter; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Alessia Alesii.

Nell’appello parte ricorrente ha impugnato la sentenza n. 4193/2016 del TAR del Lazio, Sezione Seconda bis, concernente il rigetto del gravame proposto dalla stessa parte per ottenere l’accertamento dell’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso ex art. 6 L.R. n. 12/2004 su due domande di concessione edilizia in sanatoria ed, in via subordinata, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con conseguente pronuncia sulla pretesa della ricorrente di vedere emanati i provvedimenti di concessione edilizia in sanatoria invocati, oltre al risarcimento del danno, nonché per l’annullamento della determina dirigenziale QI 1596-2014 di rigetto della domanda di condono 562042.

Con il ricorso al Tar, fondato su 3 motivi, l’odierna appellante: ha sostenuto l’avvenuta formazione del silenzio assenso, per cui ha formulato domanda di accertamento dell’avvenuto perfezionamento del silenzio-assenso previsto dall’art. 6, comma 3, LR Lazio n. 12/2004; ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’ar. 31, comma 1, cpa, e conseguentemente dell’illegittimità del silenzio serbato; ha chiesto l’accertamento della legittimità delle domande di sanatoria in oggetto e della sussistenza di tutti i presupposti per potersi provvedere al rilascio delle richieste concessioni in sanatoria, nonché della pretesa sostanziale al rilascio delle stesse, ai sensi dell’art. 31, comma 2, cpc; ha formulato domanda risarcitoria.

. Con ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il diniego della domanda di sanatoria e la relazione del Comune sulle controdeduzioni dedotti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante a rifondere a Roma Capitale le spese del presente grado liquidate in complessivi € 3000,00 (tremila), oltre accessori di legge.