Accolto il ricorso di Invitalia per l'esclusione di Ariete al fondo sostegno grandi imprese in difficoltà
Pubblicato il: 7/27/2023
Nella vertenza, Invitalia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli; Ariete - Fattoria Latte Sano S.p.A. è assistita dall'avvocato Gianfranco Passalacqua.
La società Invitalia S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza n. 2583 del 21 novembre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata, Ariete – Fattoria Latte Sano s.p.a., e per l’effetto ha annullato la delibera dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa s.p.a., la quale ha disposto la non ammissione al fondo sostegno grandi imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 37 del d.l. n. 41 del 2021, articolo 37, prot. 0005365 della domanda di partecipazione Prot. FGI_0011 notificata alla ricorrente a mezzo pec il 12 gennaio 2022.
Ariete aveva presentato a Invitalia s.p.a., soggetto gestore del Fondo per il sostegno alle grandi imprese di cui all’art. 37, comma 1, del d.l. n. 41 del 2021, una domanda di ammissione all’agevolazione contemplata dal medesimo art. 37 consistente nell’assegnazione di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di cinque anni.
Con la nota ex art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 del 30 novembre 2021, Invitalia ha comunicato ad Ariete che la propria istanza non soddisfaceva alcuni requisiti di accesso alle agevolazioni. Ariete ha quindi presentato una serie di osservazioni e documenti, ritenuti da Invitalia solo parzialmente idonei a superare i rilievi evidenziati.
Il suddetto provvedimento è stato impugnato dalla società con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con ricorso avente R.G. n. 2440/2022. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l’ordinanza collegiale n. 3313 del 23 marzo 2022, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Dinanzi a quest’ultimo Tribunale – di qui in avanti, per brevità, solo il Tribunale – il ricorso è stato tempestivamente riassunto, con specifico atto con cui Ariete ha chiesto l’annullamento della delibera di non ammissione, previa sospensione cautelare della relativa efficacia, per il seguente articolato motivo: «violazione di legge e di regolamento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta», con cui sono stati dedotti e fatti rilevare plurimi vizi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa – Invitalia s.p.a., lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Ariete – Fattoria Latte Sano s.p.a. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Pone definitivamente a carico di Ariete – Fattoria Latte Sano s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado. Condanna Ariete – Fattoria Latte Sano s.p.a. a rimborsare in favore dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa – Invitalia s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.