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Respinto il ricorso di Unicredit S.p.a. contro la società Punto Zero SCARL


Pubblicato il: 7/25/2023

Nel contenzioso, Unicredit S.p.A. è affiancata dagli avvocati Mario Sanino e Lorenzo Coraggio; la società Punto Zero SCARL è difesa dall'avvocato Alessandro Biamonte.

La Società Unicredit S.p.a. ha adito il T.A.R. per l’Umbria al fine di sentirlo statuire l’annullamento del verbale di gara del RUP del 1° marzo 2023, recante l’esclusione della ricorrente dalla “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e dei Servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti SPC, occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, dell’Azienda Ospedaliera di Terni, dell’Azienda Usl Umbria 1 e Azienda Usl Umbria 2, nonché del Servizio di ritiro, trasporto, contazione e deposito di contanti e valori ritirati presso le sedi Cup (casse ticket) delle Aziende Sanitarie Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2 della Regione Umbria – codice gara Anac 8822869”, indetta ed espletata dalla Società PuntoZero S.c.a.r.l. e avente un importo a base d’asta di € 55.259,00.

L’impugnato provvedimento scaturiva dalla rilevata sussistenza, a carico della ricorrente, della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, d.lvo n. 50/2016, a mente del quale “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

Mediante lo stesso, in particolare, il RUP rilevava che, in base a quanto risultava dal certificato dei carichi pendenti prodotto in fase di gara dalla Unicredit, le violazioni degli obblighi in materia fiscale non definitivamente accertate a suo carico ammontavano ad una cifra superiore allo stesso valore del lotto.

Il provvedimento escludente veniva confermato in sede di esame – con esito reiettivo – dell’istanza di annullamento in autotutela dello stesso presentato dalla società Unicredit.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4324/2023, lo respinge.