Respinto l'appello dell'emittente radiofonica RTL 102.5 circa le interferenze sulle frequenze in uso a RAI
Pubblicato il: 7/27/2023
Nel contenzioso, RTL 102.5 Hit Radio S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianluca Mura; RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. è difesa dall'avvocato Carlo Pandiscia.
L'emittente radiofonica RTL 102.5 Hit Radio ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 11309/2019.
A seguito di controlli tecnici svolti in data 24/11/2004, l’Ispettorato Territoriale Lombardia, organo periferico dell’allora Ministero delle Comunicazioni, ha riscontrato che, in località Blevio di Como, l’emittente Lattemiele Lombardia s.r.l., operante sulla frequenza 98,500 MHz, produceva interferenze sulla frequenza 98.400 MHz, in uso alla RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a., in conseguenza del mancato rispetto del rapporto di protezione di cui alla raccomandazione ITU-R BS 412-9.
Alla luce di quanto appurato l’Ispettorato ha, quindi, adottato l’atto 22/12/2004, prot. n. 12286/04/DJ, con cui ha diffidato la società Lattemiele dal continuare a operare con le descritte modalità e ad apportare all’impianto adeguate soluzioni tecniche al fine di evitare l’interferenza, avvertendo che in mancanza si sarebbe provveduto alla temporanea disattivazione dell’impianto fino al ripristino di modalità di funzionamento conformi al provvedimento concessorio e comunicando, infine, che con il medesimo atto era stata avviata la procedura amministrativa di cui all’art. 31 della L. 6/8/1990, n. 223, finalizzata alla revoca della concessione.
Ritenendo il menzionato provvedimento illegittimo, la società Lattemiele lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, il quale con sentenza, 24/9/2019, n. 11309, lo ha respinto.
Avverso la sentenza ha proposto appello la RTL 102,500 Hit Radio s.r.l., divenuta titolare dell’impianto radiofonico nelle more del giudizio di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore delle parti appellate, liquidandole, forfettariamente, in complessivi € 6.000/00 (seimila), di cui 3.000/00 (tremila) a favore del Ministero delle Comunicazioni e 3.000/00 (tremila) a favore della RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a., oltre accessori di legge.