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Accolto l'appello di Sviluppo Risorse Ambientali l'illegittimità del silenzio del Comune di Albanella


Pubblicato il: 7/27/2023

Nel contenzioso, la società Sviluppo Risorse Ambientali S.r.l. è difesa dagli avvocati Giorgio e Francesco Avagliano; il Comune di Albanella è assistito dall'avvocato Ermanno Santoro.

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’appello proposto dalla società Sviluppo risorse ambientali s.r.l. avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, del 14 novembre 2022 n. 3020.

L’oggetto del giudizio è costituito dalla domanda volta alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza proposta dalla società per ottenere il riconoscimento da parte del Comune di Albanella del debito “fuori bilancio” del complessivo importo di € 67.990,26, oltre accessori, per prestazioni ordinate e regolarmente espletate, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 22 del Regolamento di contabilità interna.

Con la determina n. 495 del 12 dicembre 2018, la società Sviluppo risorse ambientali si è aggiudicata il servizio quinquennale di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Albanella. La società sostiene che, durante lo svolgimento del servizio, il Comune avrebbe commissionato ulteriori prestazioni aggiuntive, senza però retribuirle, ammontanti ad euro 25.557,51, per smaltimento dei rifiuti presenti all’interno del Centro di raccolta per il periodo da gennaio a febbraio 2019, e ad euro 42.056,75, per differenza di canoni mensili per l’anno 2019. Il Comune avrebbe intrapreso il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, portando alla decisione del consiglio comunale la relativa decisione, che sarebbe stata rinviata a causa della necessità di alcuni approfondimenti istruttori, il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio non sarebbe stato, però, più riattivato.

Con il ricorso notificato in data 29 luglio 2022 e depositato il 9 agosto 2022, la società ha domandato innanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi per il mancato riconoscimento da parte del Comune di Albanella.

Con la sentenza n. 3020/2022, il T.a.r. Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione e compensato le spese del giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, n.r.g. 1244/2023 lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza impugnata, rimettendo la causa al T.A.R. ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Compensa le spese del giudizio di appello.