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Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito al procedimento in materia anticoncorrenziale avanzato da AGCM


Pubblicato il: 7/27/2023

Nel contenzioso, Iliad Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Filippo Pacciani, Vito Auricchio e Valerio Mosca; Wind Tre è difesa dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich, Gian Michele Roberti, Cesare San Mauro e Marco Serpone; Associazione Codici è rappresentata dagli avvocati Carmine Laurenzano, Ivano Giacomelli e Antonietta Votta; Fastweb S.p.A. è assistita dagli avvocati Elisabetta Pistis e Stefano Calabretta; Codacons è difesa dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano.

Nel corso dell’anno 2015 le società Wind Tre S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. decidevano di modificare il periodo di rinnovo delle offerte ricaricabili per la telefonia mobile, portandolo dalla cadenza mensile precedentemente in uso alla cadenza quadrisettimanale; per effetto di ciò gli utenti, che prima si vedevano addebitare il prezzo per il rinnovo dell’offerta una volta al mese, e quindi 12 volte l’anno, si sono visti costretti a procedere al rinnovo dell’offerta tariffaria ogni 28 giorni, pagando il relativo prezzo 13 volte l’anno. Tale manovra, comportando l’aumento del costo complessivo annuale dell’offerta tariffaria in misura pari ad una mensilità, determinava un aumento della tariffa annuale corrispondente a un dodicesimo di quella precedentemente corrisposta, equivalente a circa l’8,6 % annuo.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni riteneva di prendere posizione sulla situazione e, sul presupposto che la pratica sopra indicata avesse dato luogo a problemi di trasparenza e di comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, nonché di controllo dei consumi e della spesa da parte degli utenti, con la delibera n. 121/17/CONS del 15 marzo 2017 stabiliva che la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dovesse essere su base mensile, o suoi multipli, per i servizi di telefonia fissa, e con cadenza non inferiore a quattro settimane per la telefonia mobile. Tale delibera stabiliva, altresì, che gli operatori avrebbero dovuto adeguarsi alle nuove disposizioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, adottando tutte le misure tecniche e giuridiche necessarie per conformarvisi.

A seguito di mancato adeguamento delle suddette società, AGCM ha avviato procedimenti sanzionatori. Le sanzioni sono state impugnate e, all’esito dei contenziosi, ne è stata riconosciuta la legittimità.

Le società hanno quindi provveduto ad una rimodulazione delle scadenze di rinnovo delle offerte, mantendo tuttavia gli aumenti poc'anzi citati. Sulla base di tali considerazioni l’AGCM ha ritenuto essersi perfezionata, tra Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre, una intesa anticoncorrenziale, segreta, unica, complessa e continuata, restrittiva per oggetto, durata dal 14 novembre 2017 al 13 aprile 2018, ed ha determinato le sanzioni come sopra indicato.

Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio Wind ha impugnato il provvedimento sanzionatorio del 28 gennaio 2020, la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie del 1° agosto 2019, la nota dell’AGCM 6 settembre 2019, di rigetto dell’istanza di proroga dalla data dell’audizione finale e del termine per la presentazione della memoria conclusionale, la delibera dell’AGCM del 7 febbraio 2018 di avvio del procedimento, ed infine la delibera dell’AGCM n. 25152 del 22 ottobre 2014 recante le “Linee guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’art. 15, 1 comma, della legge n. 287/90”. Il TAR, con la sentenza del cui appello si tratta, ha accolto il ricorso di Wind.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in totale riforma della sentenza del TAR per il Lazio 8240/2021, e in parziale accoglimento del ricorso di primo grado di Wind, il provvedimento n. 16398 del 28 gennaio 2020, adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato all’esito del procedimento I820, è annullato limitatamente alla parte in cui quantifica la sanzione irrogata a Wind, che dovrà essere rideterminata dall’Autorità tenendo conto delle statuizioni di cui al par. 30.3.4. Spese del doppio grado compensate tra tutte le parti.