Siram S.p.A. ricorre per l'affidamento dei servizi di manutenzione idrica nel Policlinico Umberto I di Roma
Pubblicato il: 7/27/2023
Nel contenzioso, Siram S.p.A. è affiancata dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti; Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma è difesa dall'avvocato Patrizia Bececco.
Siram S.p.a., agisce in relazione ad un contratto per la gestione e manutenzione degli impianti termici, di condizionamento ed idrici (stipulato originariamente nel 1996, per tre anni, con l’Università La Sapienza, alla quale è subentrata nel 1999 per le strutture di propria pertinenza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I; poi prolungato, con successivi atti, fino al 15 novembre 2012), al fine di ottenere la revisione prezzi.
Con sentenza n. 9518/2018, il Tar Lazio (sez. III-quater), aveva accolto in parte le richieste della Siram, dichiarando la nullità dell’art. 6 del Capitolato d’appalto, nella parte in cui negava la revisione dei prezzi, ed ordinando all’Azienda di svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, ma solo per il periodo compreso dal 1° ottobre 2008 al 15 novembre 2012.
La domanda volta all’accertamento del diritto della società alla revisione dei prezzi e alla condanna dell’Azienda al pagamento del relativo importo era stata respinta, qualificandosi la posizione dell’appaltatore quale interesse legittimo.
Detta sentenza è stata confermata dal CdS con sentenza n. 7077/2019, che ha respinto l’appello della società volto ad ottenere il riconoscimento della revisione prezzi per un periodo più ampio. Siram ha adito il TAR Lazio per l’esecuzione della sentenza n. 9518/2018.
L’Azienda ha depositato in giudizio la delibera n. 597 del 17 giugno 2020, con cui Direttore Generale ha concluso il procedimento di revisione, affermando, in particolare, che, in relazione al costo del gas metano, non vi sarebbe stato alcun aumento del valore - bensì una diminuzione, pari ad euro 1.143.671,66 - e che, per l’effetto – risultando a favore di Siram un maggior costo per manodopera e fornitura gasolio, limitato, rispettivamente, ad euro 871.995,63 ed euro 30.992,19 - non le sarebbe dovuto alcun importo a titolo di compenso revisionale.
Impugnato detto provvedimento da Siram mediante motivi aggiunti, il TAR Lazio, con sentenza parziale n. 11298/2020, ha dichiarato il ricorso di esecuzione improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ed ha disposto il mutamento del rito per la domanda di annullamento della delibera n. 597/2020 e per la domanda risarcitoria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto: lo respinge in parte, nei sensi indicati ai punti 9.5., 9.6. e 9.7. della motivazione; riservata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui ai punti 11 ss. della motivazione; rinvia per la prosecuzione del giudizio all’udienza che sarà individuata con separato provvedimento dal Presidente della Sezione.