Accolto il ricorso del Comune di Cinisello Balsamo contro Euromilano S.p.A.
Pubblicato il: 7/28/2023
Nella vertenza, il Comune di Cinisello Balsamo è affiancato dagli avvocati Simona Motta e Max Diego Benedetti; la ditta Euromilano S.p.A. è assistita dagli avvocati Fabio Todarello e Matilde Battaglia.
Il Comune di Cinisello Balsamo ha impugnato la sentenza emessa dal T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società Euromilano s.p.a., avente ad oggetto la nota del 16 dicembre 2020 con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha dichiarato non ammissibile l’istanza presentata da Euromilano, avente a oggetto la proposta preliminare per la valutazione del Piano attuativo relativo al Comparto n. 1 dell’Ambito di Trasformazione AT-H ex Ikea-Ilva nonchè gli atti conseguenti e presupposti.
La sentenza di primo grado andrebbe riformata perché il T.a.r. avrebbe omesso di dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., la inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse in quanto rivolto avverso uno soltanto degli autonomi capi della motivazione di inammissibilità della proposta preliminare di Piano attuativo.
Invero, il provvedimento di diniego è fondato su distinte e concorrenti ragioni ognuna di esse suscettibile di condurre al rigetto della proposta, sicché la ricorrente avrebbe dovuto procedere alla loro partita impugnazione senza soffermarsi sul solo motivo su cui aveva pure esercitato senza esito l’autotutela.
Ne consegue che in nessun caso l’azione esercitata dall’originaria ricorrente avrebbe potuto pervenire all’annullamento del provvedimento comunale, stante la persistenza del residuo addentellato motivazionale divenuto definitivo per effetto della mancata censura giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g.n. 4227/2022, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.