Rigettato l'appello del Comune di Parma contro Wind Tre
Pubblicato il: 7/29/2023
Nella vertenza, il Comune di Parma è affiancato dall'avvocato Benedetta Lubrano; Wind Tre S.p.A. è difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la parte appellata aveva chiesto l’annullamento del provvedimento comunale n. 158946 del 2 settembre del 2014, che le aveva, tra l’altro, richiesto il pagamento del contributo di costruzione per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni, in via Aurelio n. 19 del comune di Parma.
L’oggetto della presente controversia è il provvedimento del 2 settembre del 2014, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Parma ha prescritto alla parte appellata – che aveva realizzato un impianto per la trasmissione telefonica in via Aurelio n.19 di quel Comune – di pagare un contributo di costruzione, ai sensi degli artt. 16, comma 7, e 17, comma 3, del D.P.R. n.380 del 2001 e dell’art.32 comma 1 lett. h) della legge regionale Emilia Romagna n.15 del 2013, quantificato in euro 903,00.
L’intervento aveva ad oggetto l’installazione di un nuovo palo meccanico, alto trenta metri, con pennone in sommità alto 4 metri, per un totale di 34 metri di altezza, per ospitare sulla sommità l’attrezzatura impiantistica e l’installazione a terra di apparati out door Wind.
La parte appellata ha pagato detto contributo, tuttavia, con una nota inviata il 10 settembre del 2014 che conteneva anche la quietanza di pagamento, apponeva una riserva a detto adempimento, specificando che riteneva che non fosse dovuto. Dopo aver constatato l’avvenuto adempimento, il Comune di Parma il 3 ottobre del 2014 ha rilasciato il permesso di costruire, che prevedeva il già eseguito pagamento degli oneri di urbanizzazione, come presupposto del provvedimento.
La parte appellata ha impugnato il provvedimento di determinazione del contributo, e, come detto, il giudice di prime cure, ha ritenuto fondata la sua pretesa, annullando l’atto di imposizione.
Si è costituita in giudizio la Società Wind, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro tremila,00 (euro 3000,00).