Inammissibilità del ricorso di Italgas Reti in materia di concessione del servizio di distribuzione di Gas naturale
Pubblicato il: 7/31/2023
Nella vertenza, Italgas Reti S.p.A. è affiancata dagli avvocati Fabio Cintioli, Andrea Zoppini, David Astorre e Giorgio Vercillo; il Comune di Napoli è assistito dall'avvocato Antonio Andreottola; 2i Rete Gas S.p.A. è difesa dagli avvocati Piero Guido Alpa ed Ernesto Stajano; il Comune di Torre Annunziata è rappresentato dall'avvocato Giovanni De Nigris.
La società Italgas Reti S.p.A. ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4479/2022.
Il Comune di Napoli ha indetto la gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale ATEM Napoli 1 - Città di Napoli e Impianto Costiero - CIG 8003423996, cui hanno partecipato Italgas e 2iReteGas S.p.A.
La gara è stata aggiudicata a 2i Rete Gas S.p.A. con uno scarto di 0,32 punti su 100. Alla seduta pubblica del 29 gennaio 2021 ha fatto seguito l’avvio del sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte nei confronti di entrambi i concorrenti. In particolare, nella seduta del 17 febbraio 2021, la Commissione ha deciso all’unanimità di chiedere a 2i Rete Gas S.p.A. giustificativi per verificare la congruità dell’offerta economica.
La gara è stata infine aggiudicata in favore di 2i Rete Gas S.p.A. L’aggiudicazione è stata impugnata da Italgas innanzi al TAR con ricorso successivamente integrato da un atto di motivi aggiunti. Costituitasi in giudizio, 2i Rete Gas S.p.A. ha depositato memoria difensiva e notificato ricorso incidentale. Il ricorso di Italgas è stato respinto dal TAR con sentenza che è stata successivamente impugnata innanzi al Consiglio di Stato con un appello affidato a sette motivi.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Italgas con sentenza n. 4478/2022 che sarebbe viziata da tre errori di fatto revocatori.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio come di seguito: € 6.000/00 (seimila) oltre accessori di legge in favore del Comune di Napoli; € 6.000/00 (seimila) oltre accessori di legge e spese generali in favore di 2i Rete Gas S.p.A.; € 6.000/00 (seimila) oltre accessori di legge e spese generali in favore del Comune di Torre Annunziata.