Respinto l'appello di Arera in materia di criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto del gas naturale
Pubblicato il: 7/31/2023
Nel giudizio, Enel Global Trading S.p.A. è affiancata dagli avvocati Marcello Cardi, Guido Greco, Luca Griselli e Manuela Muscardini; Edison S.p.A. è assistita dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti; Snam Rete Gas S.p.A. è difesa dall'avvocato Giuseppe Caia.
Con ricorso n.174 del 2018, a seguito di trasposizione innanzi al T.a.r. Milano di ricorso straordinario al Capo dello Stato a seguito di rituale opposizione dell’Autorità di Regolazione ex art. 10 del DPR n. 199/1971, successivamente integrato da quattro motivi aggiunti (di cui i primi due con finalità impugnatoria di ulteriori atti), la Società Enel Global Trading S.p.a. (di seguito anche la Società) chiedeva l’annullamento della delibera n. 575/2017/R/Gas, recante i “Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019”, dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI, ora ARERA), nella parte in cui aveva introdotto per gli anni 2018 e 2019 la medesima configurazione di flussi prevalenti di gas nella rete alla punta di consumo ai fini dell’approvazione delle tariffe per l’anno 2017.
A sostegno del ricorso la Società, operante nel settore dell’importazione del gas naturale con flussi prevalenti dai punti di ingresso situati nel Sud Italia, lamentava come fossero stati introdotti sistemi tariffari non trasparenti e con erronea configurazione dei flussi.
Nella resistenza dell’Amministrazione il Tribunale adìto, dopo aver disposto istruttoria con ordinanza n. 2420 del 15 novembre 2019: ha accolto il ricorso introduttivo ed i ricorsi per motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati per la parte di interesse; ha compensato le spese di lite.
Avverso tale pronuncia la Società ha interposto appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4007/2021), lo respinge. Spese del presente grado di giudizio compensate.