Respinto l'appello della CS Trevigliese per la gestione dello stadio di Treviglio
Pubblicato il: 8/1/2023
Nella vertenza, la società C.S. Trevigliese ASD è assistita dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari; il Comune di Treviglio è affiancato dall'avvocato Carlo Orlandi.
La società CS Trevigliese ASD ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lombardia n. 1342/2022.
Espone C.S. Trevigliese A.S.D. di avere ricevuto in gestione dal Comune di Treviglio lo stadio comunale “Mario Zanconti”, aggiudicandosi la gestione, in modo esclusivo, dell’intero impianto.
Alla scadenza del bando, nel 2020, anno di pandemia e di blocco dei campionati, il Comune ha disposto, a pari condizioni, una proroga all’utilizzo fino al 2022. Il 7 luglio 2022 il Comune ha reso nota la propria intenzione di procedere all’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo Zanconti per il periodo 1.9.2022 – 31.08.2026 mediante procedura negoziata per affidamenti sotto soglia con termine fino al 22 luglio 2022 agli interessati per presentare le proprie manifestazioni di interesse.
In data 16 agosto 2022 avvenivano le operazioni di apertura delle buste in seduta pubblica e venivano ammessi alla successiva fase della gara entrambi i concorrenti (C.S. Trevigliese e A.C.O.S. Treviglio Calcio).
Al termine della procedura selettiva, la commissione incaricata determinava l'aggiudicazione alla società A.C.O.S. Treviglio Calcio A.S.D., con l’ottenimento del miglior punteggio nella valutazione complessiva.
C.S. Trevigliese A.S.D. presentava ricorso al TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, chiedendo, in via cautelare, di sospendere l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, per l’effetto, di sospendere la consegna dell’impianto. Il TAR rigettava il ricorso con sentenza n. 1342/2022.
Alla luce del ricorso in appello; il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia n. 1342/2022. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Treviglio.