Rapporti fra diniego di sanatoria e ordinanza di demolizione
Pubblicato il: 6/17/2022
Lo Studio Legale Sanalitro Taddei Associati con l'avvocato Jacopo Sanalitro, ha affiancato con successo il Comune di Fiesole.
La presente controversia è insorta per effetto del ricorso del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Antonella Corona (comproprietaria del complesso immobiliare “Villa Montefiano”, ubicato in Fiesole e utilizzato in parte come abitazione e in parte a fini commerciali per l’organizzazione di cerimonie e ricevimenti) avverso l’ordinanza n. 1/2020, con la quale il Comune di Fiesole le aveva ingiunto la demolizione di alcuni interventi edilizi realizzati presso l’immobile predetto, e, segnatamente, di opere interne che già avevano formato oggetto di un’istanza di sanatoria presentata il 29 ottobre 2014 (respinta dal Comune con provvedimento del 4 luglio 2019) nonché, all’esterno, di un tratto di viabilità di collegamento parimenti già oggetto di un’istanza di sanatoria, respinta sin dal 1 agosto 1996.
A seguito dell’opposizione del Comune, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario è stato trasposto dall’interessata dinanzi a questo T.A.R., dove si costituiva in giudizio anche l’amministrazione resistente; atteso che nel frattempo la parte aveva dato esecuzione al provvedimento impugnato limitatamente alle opere esterne (il tratto di viabilità di servizio della villa), il giudice di primo grado concedeva la sospensiva, al fine di mantenere integra la res controversa, limitatamente alle opere interne.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava il sopravvenuto provvedimento comunale di diniego dell’istanza diretta a ottenere la conversione della sanzione ripristinatoria in pecuniaria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Fiesole, liquidandole in complessivi € 5.000,00 (cinquemila) oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge.