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Respinto il ricorso di Alba Società Agricola in materia di tariffe incentivanti da impianto fotovoltaico


Pubblicato il: 8/2/2023

Nel contenzioso, Alba Società Agricola S.r.l. è affiancata dall'avvocato Massimo Di Sotto; Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.A. è difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Antonio Pugliese.

La società Agricola Alba S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 7083/2019 che ha respinto il suo ricorso avverso l’annullamento della nota n. prot. GSE P20120184901 del 23 ottobre 2012 del Gestore dei servizi energetici, avente ad oggetto la concessione della tariffa incentivante in una misura inferiore rispetto a quella richiesta ciò in quanto l’impianto fotovoltaico cui l’istanza era riferita, identificato con il n. 66814, di potenza pari a 4994,22 kW, ubicato nel Comune di Ozieri (SS) è stato ritenuto “unico” per contiguità e Soggetto responsabile, rispetto ad un altro, riconducibile alla Società Agrisun s.r.l.

Il Tribunale adito ha respinto il ricorso, condannando la Società alla rifusione delle spese del giudizio in favore del G.S.E., liquidate in euro 3.000, sull’assunto che nel caso di specie correttamente sarebbe stato ritenuto sussistente il c.d. artato frazionamento, non ammesso in quanto fonte di duplicazione della percezione di incentivi.

La nozione di “contiguità” tra impianti fotovoltaici da considerare unici, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.m. 5 maggio 2011, è stata infatti correttamente riferita alle particelle su cui essi insistono, e non al subalterno, come preteso dalla ricorrente che fa leva al riguardo sulla ubicazione catastale della serra.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sulla medesima questione, respinge l'appello e condanna la Alba Società agricola s.r.l. al pagamento delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 5.000/00 (cinquemila/00), oltre accessori, se dovuti, a favore del G.S.E.