Accolto l'appello di New E-Co S.r.l. concernente le tariffe incentivanti da impianto fotovoltaico
Pubblicato il: 8/3/2023
Nel contenzioso, la società New E-Co S.r.l. è assistita dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani; GSE S.p.A. è affiancato dagli avvocati Tommaso Paparo e Fabrizio Pietrosanti; la società Unicredit Leasing S.p.A. è difesa dall'avvocato Angelo Crisafulli.
Con atto di appello, la Società New E-Co s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 2165/2019 che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento prot. GSE/P20170054884 del 17 luglio 2017, con cui il Gestore dei servizi energetici ne aveva disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti percepite ai sensi del d.m. 6 agosto 2010 (c.d. “Terzo Conto Energia”) con riferimento ad un impianto fotovoltaico denominato “Sarasini_Studio_500Kw”, n. 511995, di potenza pari a 504 kW, sito in Strada Provinciale Masolino nel Comune di Argenta (Ferrara).
Va precisato che gli incentivi erano stati accordati in data 28 novembre 2011 ad un’altra società, la Studioenergia s.r.l., quest'ultima, proprietaria dell’impianto fin dalla sua realizzazione, ma non del terreno, lo aveva acquistato nel 2011 attraverso un’operazione di leasing finanziario con Unicredit Leasing s.p.a., costituendo a tal fine una società di scopo, la New E-Co s.r.l., che ha pertanto fatto subentrare nella convenzione di accesso agli incentivi.
L’avvio del procedimento di verifica, di cui il G.S.E. notiziava la New E-co s.r.l. in data 29 dicembre 2015, faceva seguito all’informativa da parte della Provincia di Ferrara di aver sanzionato, con verbale di accertata violazione del 24 giugno 2015, la proprietaria della società per mancato trasferimento dell’autorizzazione unica già in suo possesso alla Studioenergia s.r.l. e, per il suo tramite, alla New-E-Co s.r.l., sicché a ridetta voltura si addiveniva solo con atto monocratico n. 5064 del 26 agosto 2015, previa apposita istruttoria sul possesso dei requisiti di legge nei subentranti.
Il T.a.r. per il Lazio aveva respinto il ricorso, condannando l’appellante al pagamento delle spese a favore del G.S.E., sull’assunto che la definizione di “soggetto responsabile”, di cui all’art. 2, comma 1, lett. t), del d.m. 6 agosto 2010, impone la coincidenza fra chi è titolare dell’attività e chi richiede il beneficio. Contro detta sentenza viene proposto appello.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come il G.S.E. non ha dimostrato, né esplicitato nell’atto impugnato, che la differenza soggettiva sul piano formale tra il titolare dell’autorizzazione e il soggetto responsabile (a lui nota ab origine) implicasse davvero la non titolarità dell’impianto, che per contro parte appellante documenta come nella gestione della propria dante causa da subito, tanto da averne curato costruzione e attivazione, acquisendo anche la proprietà anche del terreno il 28 giugno 2011, ovvero pochi giorni dopo la presentazione dell’istanza di ammissione agli incentivi (3 giugno 2011), in accordo con la proprietà.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Condanna il G.S.E. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000/00 (seimila/00) a favore della Società New E-Co. s.r.l. ; compensate le spese con l’altra parte costituita.