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Rigettato il ricorso di Precollina Vernea per l'urbanizzazione e l'edificabilità di terreni in area parco naturale


Pubblicato il: 8/2/2023

Nel giudizio, la società Precollina Vernea S.r.l. è affiancata dagli avvocati Riccardo Ludogoroff, Alberto Ferrero e Paolo Migliaccio; il Comune di Torino è difeso dagli avvocati Massimo Colarizi ed Elisabetta Boursier.

La società Precollina Vernea col ricorso proposto in primo grado ha esperito una domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Torino, premettendo di essere proprietaria di numerosi terreni ricadenti nell’area di P.R.G.C. con destinazione a “parco naturale della collina”, per la quale l’art. 22 delle NUEA prevede indici di edificabilità, precisando che tale capacità edificatoria potrà essere sfruttata altrove in diverse aree del piano regolatore qualificate zone urbane di trasformazione (Z.U.T.).

Ha esposto la società che tra il 1997 e il 2006 l’Amministrazione aveva elaborato svariate soluzioni progettuali di piano regolatore che prevedevano il cosiddetto “atterraggio” dei diritti edificatori ingenerati dalle predette aree collinari nella zona urbana di trasformazione denominata “10.1 Modena nord” e che, nonostante i solleciti, le soluzioni in progetto venivano infine abbandonate.

Con deliberazione n. 176 dell’1.12.2008 il Consiglio comunale adottava poi, ai sensi della l.r. Piemonte n. 56/77, la variante parziale n. 144 concernente le aree di piazza Modena e strada Cartman, con cui veniva individuato un terreno di proprietà della ricorrente, sito tra strada comunale di Mongreno e strada Cartman, quale possibile area per l’”atterraggio” dei diritti edificatori relativi ai terreni destinati a parco naturale.

Tale variante veniva annullata dal Presidente della Giunta regionale con i decreti nn. 36 e 37 del 2009. Detti provvedimenti venivano impugnati innanzi al T.a.r. per il Piemonte che, con sentenze nn. 1295 e 1306 del 2010, accoglieva i ricorsi proposti dalla Precollina Vernea s.r.l. e dal Comune di Torino. Con sentenza n. 1344/13 del Consiglio di Stato le statuizioni di primo grado venivano tuttavia riformate, discendendone la definitiva conferma dell’annullamento della predetta variante parziale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite in favore del Comune appellato, che liquida onnicomprensivamente in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori di legge.