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Accolto il ricorso di Rochem Technical Services per l'affidamento dei servizi di efficientamento degli impianti Rochem,


Pubblicato il: 8/3/2023

Nella vertenza, Società Rochem Technical Services Italy S.r.l. è affiancata dall'avvocato Carlo Bilanci; Rochem Marine S.r.l. è difesa dagli avvocati Emiliano Fumagalli e Marco Ranalli.

La Società Rochem Technical Services Italy S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del Tar Puglia, sezione distaccata di Lecce, sez. III, 5 dicembre 2022 n. 1921, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima società, ex art. 31 e 117 c.p.a., ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Ministero della Difesa - Marina Militare - Comando Stazione Navale di Taranto, sulle istanze/diffide del 29 marzo 2022, 20 aprile 2022 e 24 maggio 2022 volte ad ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione (diretta) del 26 gennaio 2021 a favore della controinteressata Rochem Marine S.r.l. della procedura negoziata (senza previa pubblicazione di Bando), per la fornitura di beni e servizi per il ripristino dell’efficienza degli impianti della Ditta Rochem Marine, installati a bordo delle Unità Navali e del Naviglio Militare della Marina Militare, in ragione della falsa dichiarazione, asseritamente resa dall’affidataria, di essere esclusivista /costruttore/produttore degli impianti installati a bordo, nonché la segnalazione all’A.N.A.C. per l’iscrizione nel Casellario Informatico ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alle future gare.

Il Tar salentino, con la sentenza oggetto di appello, ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in materia, secondo il quale non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; ciò in ragione della circostanza che il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione, ordinando al Comando della Stazione Navale di Taranto di esitare l’istanza di autotutela presentata da parte appellante, nei termini indicati, fermo il rigetto della domanda di accertamento di fondatezza dell’istanza.