Respinto il ricorso di Dervit S.p.A. per la concessione degli interventi di efficientamento energetico
Pubblicato il: 8/5/2023
Nel giudizio, Dervit S.p.A. è affiancata dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola; il Comune di Montecorvino Rovella è assistita dall'avvocato Barbato Iannuzzi; A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. è difesa dagli avvocati Stefano Cassamagnaghi e Francesco Caputi Iambrenghi; Selettra Illuminazione Pubblica S.r.l. è rappresentata dall'avvocato Giovanni Francesco Nicodemo.
Con delibera giuntale n. 151/2020 il Comune di Montecorvino Rovella approvava ex art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016 la proposta di finanza di progetto del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria capogruppo A2A Illuminazione Pubblica s.r.l. e mandante Selectra s.p.a. relativo all’affidamento in concessione ventennale degli interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, nominava promotore il RTI e dichiarava l’intervento di pubblica utilità, che con delibera consiliare n. 46/2020 veniva inserito nel programma biennale 2020/2021 di acquisizione di beni e di servizi.
Con determina a contrarre n. 193/2021 il Comune stabiliva di indire l’affidamento della concessione mediante una procedura aperta retta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di avvalersi per il suo espletamento della Centrale unica di committenza Sele-Picentini, la quale adottava e pubblicava gli atti di gara (bando/disciplinare del 24 maggio 2021) aventi a base il progetto di fattibilità/proposta del promotore.
Alla procedura partecipavano il RTI A2A e Dervit s.p.a., che aveva presentato a suo tempo una proposta di finanza di progetto relativa allo stesso affidamento la quale, come da delibera n. 151/2020, era stata comparata con la proposta del RTI A2A e non prescelta.
Dervit impugnava gli atti di gara innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania con ricorso e due atti di motivi aggiunti. Sosteneva, a monte, che il RTI A2A avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per varie ragioni e, ulteriormente, che trattavasi di una ordinaria procedura competitiva che non si era innestata in quella di finanza di progetto, da cui l’insussistenza in capo al RTI dell’azionato diritto di prelazione, comunque non previsto dalla lex specialis. Avanzava domande demolitorie, risarcitorie, in forma specifica e per equivalente, e sanzionatorie.
Con la sentenza in epigrafe l’adito Tar respingeva l’impugnativa e condannava Dervit alle spese del giudizio. Dervit ha appellato la sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello di cui in epigrafe, lo respinge. Condanna la parte appellante alla refusione in favore delle parti resistenti delle spese del grado, che liquida nella somma pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre oneri di legge, per ciascuna di esse.