Accolto il ricorso di Iveco Orecchia S.p.A. per la fornitura di ricambi autobus Iveco
Pubblicato il: 8/4/2023
Nella vertenza, Iveco Orecchia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale; Brescia Trasporti S.p.A. è assistita dall'avvocato Alberto Salvadori; VAR S.r.l. è difesa dagli avvocati Maurizio Goria, Roberto Maria Izzo e Simona Elena Viscio.
Con bando di gara pubblicato in data 21 novembre 2018, Brescia Trasporti S.p.A. indiceva una procedura aperta, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso e del valore stimato a base d’asta pari ad 2.100.000,00, “per la fornitura di ricambi autobus marca Iveco e con motore Iveco – Cig 7680570EDB”, disciplinando puntualmente nella lex specialis di gara il caso in cui un concorrente avesse inteso fornire ricambi non originali Iveco, ma solo equivalenti.
Alla gara partecipavano due concorrenti, Var S.r.l. (di seguito “Var”) e Iveco Orecchia S.p.A. (di seguito “Iveco Orecchia”): all’esito delle operazioni Var era prima classificata (con un’offerta di euro 434.570,15 e un ribasso pari al 79,3%), e Iveco Orecchia seconda (con un’offerta di euro 637.935, 72). Pertanto, con provvedimento n. 1824/19 del 28 febbraio 2019 Brescia Trasporti aggiudicava definitivamente la gara alla società Var.
Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia- sezione staccata di Brescia Iveco Orecchia impugnava l’aggiudicazione definitiva della gara a Var (comunicata con provvedimento di Brescia Trasporti del 1 marzo 2019) e inoltre i provvedimenti di ammissione alla gara dell’aggiudicataria, nonché la determina a contrarre n. 115 del 24 luglio 2018 e la legge di gara (bando e disciplinare), nella parte in cui stabilivano le modalità documentali attraverso le quali i concorrenti erano ammessi a rendere la prova di equivalenza dei ricambi offerti e fissavano, senza motivazione, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
In estrema sintesi, con i motivi di doglianza, la ricorrente sosteneva che VAR avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un’offerta inadeguata e incompleta, perché carente delle certificazioni richieste e della documentazione prevista dalla specifica tecnica in relazione ai ricambi di “primo impianto” ed “equivalenti” offerti, ai fini delle “verifiche di conformità dell’offerta alle specifiche tecniche”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’aggiudicazione definitiva della gara disposta a favore di Var S.r.l. Dichiara l’inefficacia del contratto di appalto stipulato in data 1.7.2020 tra Brescia Trasporti S.p.A. e Var s.r.l. a decorrere dalla data di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza e, per l’effetto, dispone il subentro nel predetto contratto di Iveco Orecchia s.p.a. nei sensi e termini di cui in motivazione.