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Respinto il ricorso di Gamesgo in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica


Pubblicato il: 8/7/2023

Nella vertenza, Gamesgo Limited è affiancata dall'avvocato Marco Serra; DAZN Limited è difesa dagli avvocati Maurizio Pinnarò e Mauro Colantoni.

La controversia muove dalla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. IV, 24 febbraio 2023 n. 3234 con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 1078/2023) proposto dalla società Gamesgo Limited al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 189/22/CSP.

Il provvedimento in questione era adottato ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. D), del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, con la quale detta Autorità ha ordinato ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito https://gamsgo.com, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo i criteri espressi nel provvedimento medesimo.

Detto provvedimento era gravato dinanzi al TAR per il Lazio con ricorso recante due complessi motivi di censura (sviluppati in quattro percorsi contestativi), ma il giudice di primo grado, con sentenza resa in forma semplificata 24 febbraio 2023 n. 3234, lo ha respinto ritenendolo infondato nel merito, perché l’AGCOM avrebbe correttamente “applicato il regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del d.lgs. 70/2003, approvato con deliberazione n. 680 del 12 dicembre 2013”.

La società Gamesgo propone appello nei confronti della sentenza del TAR per il Lazio n. 3234/2023, ritenendola errata per non aver dichiarato la fondatezza dei motivi di ricorso dedotti in primo grado.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 2731/2023), lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado oggetto di appello. Condanna la società Gamesgo Limited, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese del grado di appello in favore dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della società Dazn Limited, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nella misura complessiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), ripartite in € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per ciascuna delle suddette parti vittoriose in sede di appello, oltre accessori come per legge.