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Accolto il ricorso del GSE contro la Società Idroelettrica Torrente Otro


Pubblicato il: 8/8/2023

Nel contenzioso, la Società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. è affiancata dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese; la Società Idroelettrica Torrente Otro S.r.l. è difesa dagli avvocati Francesco Fonderico e Gianni Guarnieri.

Il GSE ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 3619/2020 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Società Idroelettrica Torrente Otro s.r.l. per l’annullamento del provvedimento con cui, in riscontro alla propria istanza di accesso agli atti, era stata “confermata” la decadenza dalla qualifica IAFR del proprio impianto per mancato rispetto dei termini previsti dal d.m. 24 ottobre 2005 per l’entrata in esercizio.

Successivamente all’avvenuta acquisizione della qualifica IAFR peraltro, al dichiarato scopo di potere accedere ad un trattamento più favorevole, la Società si attivava anche per l’iscrizione del Progetto nell’apposito Registro di cui al nuovo regime incentivante previsto dal d.m. 6 luglio 2012 e a seguire dal d.m. 23 giugno 2016, ma veniva esclusa in entrambi i casi dagli incentivi in quanto l’iniziativa risultava in esubero rispetto al contingente di potenza previsto.

Solo a seguito di ciò, tornava a “coltivare” l’originario procedimento, attivandosi per conoscerne lo stato di attuazione con PEC del 29 settembre 2016, di richiesta di accesso agli atti, positivamente riscontrata dal G.S.E. con la nota di cui è causa, prot. n. GSE/P20160086161 del 31 ottobre 2016, nella quale affermava «a mero titolo confermativo, che la predetta istanza [ovvero quella di qualifica IAFR] risulta decaduta in ragione del mancato rispetto dei termini previsti dal d.m. 24 ottobre 2005 per l’entrata in esercizio».

Il Tribunale adito, dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità avanzata dal G.S.E. riconoscendo al provvedimento impugnato, giusta il suo effettivo contenuto, portata autonomanente lesiva, ha motivato l’accoglimento del ricorso della Società sull’assunto che sarebbe illegittima la “conferma” di una decadenza mai pronunciata in precedenza. Secondo il T.a.r., diversamente da quanto opinato dall’Amministrazione, infatti, tale tipo di conseguenza doveva essere oggetto di un provvedimento espresso e non poteva conseguire ope legis al mero decorso del tempo senza la messa in esercizio dell’impianto. Inoltre non era stata neppure valutata la situazione di causa di forza maggiore, o comunque indipendente dalla volontà della parte, impeditiva dell’entrata in esercizio, oggetto della richiesta di proroga del 2008, con conseguente sospensione del termine normativamente previsto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Condanna la Società Idroelettrica Torrente Otro s.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 6.000/00 (seimila/00), oltre accessori, se dovuti, a favore del G.S.E. s.p.a.