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Le Sezioni Unite accolgono il ricorso di AE contro Marchetto Pellami S.p.A.


Pubblicato il: 1/17/2023

Nel contenzioso, Marchetto Pellami S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco D'Ayala Valva e Francesco Moschetti.

L’Agenzia delle entrate riprese a tassazione nei confronti della s.p.a. Marchetto Pellami materia imponibile per l’anno 2006 ai fini ires, irap e iva, in esito a un’attività d’indagine, dalla quale erano emerse operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti compiute dalla società, in relazione alle quali essa aveva indebitamente detratto l’iva e dedotto i costi relativi.

La contribuente impugnò l’avviso di accertamento che ne era scaturito, poi parzialmente annullato in autotutela nel corso del giudizio d’appello con limitazione della pretesa per iva, senza ottenere successo in primo grado; di contro, la Commissione tributaria regionale del Veneto accolse l’appello e questa Corte, con ordinanza n. 22885/20, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia.

La società impugnò le comunicazioni, e contestualmente rappresentò all’Agenzia di voler attivare una polizza in caso di revoca delle note, ricevendone un diniego, che parimenti impugnò.

La Commissione tributaria regionale del Veneto ha riconosciuto legittimazione e interesse all’impugnazione delle note, perché al momento della proposizione del ricorso non era ancora intervenuta la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento, successivamente comunque annullato dalla Commissione tributaria regionale del Veneto; ma ha affermato la sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine alle controversie concernenti l’escussione delle polizze, perché, ha argomentato, se le polizze riguardano l’iva, l’iva ne diviene l’oggetto.

Nel merito ha accolto gli appelli in base alla considerazione che comunicazioni e diniego riguardano polizze fideiussorie concernenti rimborsi dell’iva relativa a un anno diverso da quello al quale si riferiva l’avviso di accertamento poi annullato. Contro questa sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivi, cui la società ha replicato con controricorso, che ha illustrato con memoria.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti, anche per le spese, dinanzi al giudice ordinario.