Il Tribunale Federale Nazionale sanziona la società Pomigliano Calcio Femminile e il suo Presidente del CdA
Pubblicato il: 8/8/2023
Nel contenzioso, la società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. e il Sig. P.R. sono affiancati dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi.
l Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: il sig. P.R., quale Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato pagamento da parte della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, alla data del 30 maggio 2023, in favore di un tesserato, di quota parte degli emolumenti relativi alla mensilità di marzo 2023; la Società Pomigliano Calcio Femminile Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. P.R., all’epoca dei fatti quale Presidente del CdA e suo legale rappresentante; a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 5, del C.G .S. in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. II) delle NOIF.
All’esito della fissazione dell’udienza di trattazione per il giorno 1.8.2023, i deferiti inviavano separate memorie difensive tra loro sovrapponibili.
Ribadivano che nel periodo 1° gennaio/ 31 marzo 2023 la società aveva erogato emolumenti netti e versato ritenute IRPEF e contributi INPS per un ammontare complessivo di € 153.556,00, di cui € 108.468,00 a titolo di emolumenti verso i propri tesserati e di avere generato, entro il termine del 31.5.2023, anche la distinta di versamento della somma di € 901,00 in favore dell’allenatore N.R., il cui mancato pagamento ascrivevano a fatto della banca, che ritenevano unica responsabile del mancato pagamento. In via subordinata, invocato l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 131- bis, cod. pen. chiedevano applicarsi “una sanzione blanda, andando al di sotto del minimo edittale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, del C.G.S.” e richiamavano a supporto, tra le altre, la decisione della Corte Federale d’Appello, Sez. UU., n. 6/2023- 2024, del giorno 07.07.23 che, per l’appunto applicate “le attenuanti di cui all’art.13, comma 2, CGS”, aveva ritenuto di “rideterminare la sanzione inflitta in misura inferiore al minimo edittale.”.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. R.P., mesi 1 (uno) di inibizione; per la società Pomigliano Calcio Femminile Srl, euro 1.800,00 (milleottocento/00) di ammenda.