Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso di AGCM contro Telecom Italia
Pubblicato il: 8/8/2023
Nel contenzioso, Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Sparkle S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Claudio Tesauro e Luca Raffaello Perfetti; Kaleyra S.p.A. è difesa dagli avvocati Adele Sodano e Domenico Ielo.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il provvedimento n. 26902 del 13 dicembre 2017, all’esito del procedimento A/500B, ha deliberato che: le condotte poste in essere da Telecom Italia S.p.A., anche per il tramite di Telecom Italia Sparkle S.p.A., consistenti in una condotta di compressione dei margini, con possibili effetti escludenti dei soggetti infrastrutturati (Operatori D43), costituiscono un abuso di posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del TFUE.
Alla lice di ciò, la Telecom Italia S.p.a. e le sue controllate si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata ai punti precedenti; in ragione di quanto indicato in motivazione, venga applicata a Telecom Italia S.p.a. e Telecom Italia Sparkle S.p.a., solidalmente responsabili, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.717.988.
Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza 11 aprile 2022, n. 4333, ha accolto il ricorso proposto dalla Telecom Italia s.p.a. e dalla Telecom Italia Sparkle s.p.a. e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato.
Il Tar avrebbe operato una sostituzione del proprio apprezzamento a quello dell’Autorità nella “contestualizzazione dei parametri giuridici indeterminati” con il “loro raffronto con i fatti accertati”. Il parametro giuridico indeterminato che viene in rilievo nella fattispecie è il c.d. prezzo soglia, necessario per verificare l’abusività della compressione dei margini, un concetto, quindi, squisitamente tecnico.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei relativi giudizi, definitivamente pronunciando, così provvede sugli appelli in epigrafe (R.G. n. 3972 del 2022 e R.G. n. 4360 del 2022): accoglie gli appelli principali e respinge gli appelli incidentali ed i motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado Telecom Italia s.p.a. e da Telecom Italia Sparkle s.p.a. Condanna, in solido ed in parti uguali, Telecom Italia s.p.a. e Telecom Italia Sparkle s.p.a. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 10,000,00 (diecimila/00), oltre accessori di legge, in favore, in parti uguali, dell’Autorità antitrust e di Kaleyra s.p.a.