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Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di Alilauro Gru.So.N. S.p.A.


Pubblicato il: 8/9/2023

Nel contenzioso, la società Alilauro Gru.So.N. S.p.A. è affiancata dall'avvocato Immacolata Marra.

L’odierna appellante ha chiesto l’annullamento e/o la riforma della sentenza breve n. 1867/2022 emessa del TAR - Campania Napoli- VII Sezione pubblicata il 21/03/2022, che ha in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Avanti il giudice di prime cure, la ricorrente aveva chiesto l’annullamento: a) del Bando indetto dal Comune di Sorrento, pubblicato sul sito del Comune di Sorrento il 23 dicembre 2021 ad oggetto: “Bando/disciplinare per l’assegnazione di n. 5 concessioni demaniali marittime ad uso biglietteria in località Marina Piccola - Sorrento, per la vendita di titoli di viaggio per servizi di trasporto marittimo di linea minimi, autorizzati, aggiuntivi da e per il porto di Marina Piccola di Sorrento Approvato con delibera dirigenziale n. 1885 del 22.12.2021, nonchè degli atti collegati e complementari.

La ricorrente aveva altresì chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità e/o la nullità di tutti gli altri atti istruttori, anche non conosciuti. Il primo giudice, come detto, con la sentenza oggetto di odierna impugnazione, ha in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.

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