Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso di Goethe Energy in materia di incentivi per fonti di energia rinnovabile


Pubblicato il: 8/9/2023

Nel contenzioso, la società Goethe Energy S.r.l. è assistita dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Federica Scafarelli; GSE S.p.A. è difesa dagli avvocati Aristide Police e Antonio Pugliese.

La società Goethe Energy s.r.l., in qualità di soggetto responsabile di un impianto idroelettrico con potenza pari a MW 0,520, situato in Castelguglielmo (RO), località Canda, chiedeva al Gestore dei Servizi Energetici– G.S.E. s.p.a. l’accesso ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonte rinnovabile, ai sensi del d.m. 6 luglio 2012 mediante iscrizione al relativo Registro informatico. Detta incentivazione le veniva riconosciuta essendosi collocato in posizione utile (terzo posto) nella graduatoria di cui al bando pubblicato dal G.S.E. in data 29 marzo 2014.

Con provvedimento prot. n. 108844 del 26 giugno 2017 il GSE riesaminava la situazione di quell’impianto e comunicava la decadenza dalla graduatoria, con conseguente diniego della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti sull’assunto che l’impianto, in sede di redazione della graduatoria, aveva indebitamente beneficiato di alcuni dei criteri di priorità stabiliti dall’art. 10 del d.m. 6 luglio 2012 (in specie, comma 3, lettera h); lettera e), i) e iii)), oltre a presentare una discrepanza tra la potenza nominale dichiarata in sede di domanda e quella effettiva e una non conformità (in punto di installazione delle turbine e del generatore) tra quanto realizzato e quanto assentito in sede di autorizzazione unica.

Di tale provvedimento la società invocava l’annullamento al TAR per il Lazio, estendendo l’impugnazione anche agli atti presupposti sollevando nove motivi di censura e avanzando anche domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti.

Il Tribunale adito con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza di G.S.E., ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.