Respinto il ricorso per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria avanzato da Edilizia Pavese
Pubblicato il: 8/10/2023
Nel contenzioso, la società Edilizia Pavese S.r.l. è affiancata dagli avvocati Valeria Catalano e Giuseppe Di Maria; il Comune di Torre D'Isola è difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari.
Il Comune di Torre d’Isola ha stipulato in data 28 aprile 2009 una convenzione urbanistica con la Edilizia Pavese s.r.l. per l’attuazione del piano di lottizzazione residenziale in località Casottole adottato con la delibera di Consiglio comunale n. 21 del 27 novembre 2008 ed approvato con la successiva delibera n. 5 del 31 marzo 2009.
Tale convenzione prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo (per un importo pari ad euro 95.000,00), di due ulteriori opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di perequazione (per un importo pari ad euro 281.089,35) ed il versamento della differenza residua degli oneri di urbanizzazione primaria non scomputati dalle opere di urbanizzazione primaria (per un importo pari ad euro 9.940,08).
A seguito del ribasso percentuale applicato in fase di aggiudicazione dei lavori, la Edilizia Pavese s.r.l. si obbligava contrattualmente al pagamento di euro 314.861,08 per la realizzazione delle predette opere, a fronte della maggior somma di euro 386.029,43 dovuta al Comune per gli oneri quantificati.
L’amministrazione comunale chiedeva, quindi, alla società di versare la differenza tra quanto effettivamente corrisposto per opere a scomputo e quanto dovuto, pari ad euro 71.168,35 (386.029,43 - 314.861,08); non ottenendo risposta dalla società, adiva il T.a.r. per la Lombardia (con ricorso allibrato al n.r.g. 1768/2016) per chiedere la condanna alla restituzione della predetta somma.
Il T.a.r. per la Lombardia con sentenza n. 323 del 18 febbraio 2020 ha riunito i due ricorsi adottando le seguenti statuizioni: ha ritenuto di non disporre la sospensione del giudizio, ex art. 77, comma 2 c.p.a. per la proposizione della querela di falso, come richiesto dalla Edilizia Pavese s.r.l., per difetto di rilevanza della questione di falsità dedotta; ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione delle delibere recanti l’approvazione degli schemi di convenzione di lottizzazione e dichiarato assorbite le ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune (per difetto di interesse all’annullamento avendo, nelle more, la società realizzato tutti gli interventi nonché per acquiescenza); ha respinto nel merito la domanda di annullamento per dolo delle convenzioni di lottizzazione e le conseguenti domande di risarcimento e di restituzione delle somme corrisposte in attuazione delle predette convenzioni edilizie; ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Torre d’Isola, condannando la società alla restituzione della differenza tra la somma complessivamente dovuta a titolo di oneri e quella effettivamente corrisposta in forza del ribasso d’asta sui lavori a scomputo appaltati, pari ad euro 71.168,35, oltre interessi legali dal 11 giugno 2009; ha condannato Edilizia Pavese s.r.l. alla rifusione delle spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.