Respinto l'appello della Società Agricola Pian della Bora contro il GSE
Pubblicato il: 8/21/2023
Nel giudizio, Società Agricola Pian della Bora S.r.l. è affiancata dagli avvocati Andrea Giuliani e Pietro Laffranco; GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Carlo Malinconico e Antonio Pugliese.
La società Agricola Altopiano della Bora S.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della nota GSE del 14 novembre 2013 di rigetto del riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 luglio 2012; della nota del G.S.E. del 1 ottobre 2013, recante il preavviso di rigetto; delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 luglio 2012” e delle Regole applicative inerenti il Quarto Conto Energia; ove, occorra, della nota del G.S.E. del 31 maggio 2013 di richiesta di integrazioni documentali.
La società, dopo aver realizzato nella propria azienda agricola un impianto fotovoltaico collocato a terra denominato “Impianto FV Valbonetta”, di potenza pari a 983,43 KW, sito nel Comune di Santa Sofia (FC), aveva fatto istanza al G.S.E. per ottenere il riconoscimento della tariffa incentivante ex d.m. 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia).
Con nota del 1 ottobre 2013, recante il preavviso di rigetto, il Gestore comunicava alla società che la domanda non poteva essere accolta non rispettando le limitazioni di cui al comma 4 dell’art. 10, d.lgs. 28/2011 perchè la superficie destinata all’installazione dell’impianto era pari al 17,66 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente, superiore al limite del 10% previsto dalla norma, non potendo considerarsi ai fini del computo dell’ area alcuni terreni individuati dalla società, perché non rispettavano il requisito di contiguità fisica con la particella su cui insisteva l’impianto.
A tanto la società controdeduceva invocando l’applicazione della normativa regionale Emilia-Romagna che consente di calcolare anche i terreni agricoli non contigui.
Il TAR del Lazio adito dalla società per l’annullamento del diniego con la sentenza impugnata ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero intimato, lo respinge. Condanna la società appellante al pagamento in favore del G.S.E. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 (cinquemila) oltre agli accessori di legge, se spettanti; dichiara compensate le spese nei confronti del Ministero intimato.