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Respinto il ricorso di Metan Alpi per il riconoscimento dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento


Pubblicato il: 8/21/2023

Nel contenzioso, Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. è affiancata dagli avvocati Laura Formentin e Gianni Maria Saracco; GSE S.p.A. è difesa dagli avvocati Aristide Police e Antonio Pugliese.

La società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.R.L. ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe n. 7222/2019 che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del Gestore per i servizi energetici che ha negato il riconoscimento della qualifica di "impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento", ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 24 ottobre 2005 in relazione al potenziamento dell'impianto termoelettrico in cogenerazione – con fonte a gas naturale per categoria A.2 – denominato "centrale di cogenerazione e teleriscaldamento Sestriere" sito nel Comune di Sestriere.

In punto di fatto occorre rilevare che in data 30 marzo 2012 la società domandava al G.S.E. il riconoscimento della qualifica di "impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento", ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 24 ottobre 2005 in relazione al potenziamento dell'impianto termoelettrico in cogenerazione – con fonte a gas naturale per categoria A.2 denominato "centrale di cogenerazione e teleriscaldamento Sestriere".

L’istanza veniva respinta dal G.S.E. perché i lavori effettuati prima del 31 dicembre 2006 erano consistiti nella mera realizzazione di nuovi allacciamenti, come riportato nel titolo e nell'oggetto del Permesso di Costruire n. 49/05, rilasciato in data 28 luglio 2005, e non nell'estensione della rete primaria; inoltre non era possibile verificare se il titolo edilizio conseguito potesse considerarsi idoneo alla realizzazione dell'intervento, poiché non erano stati allegati i relativi elaborati progettuali e la relazione tecnica.

Il TAR adito dalla società per l’annullamento di tale diniego ha respinto il ricorso ritenendolo legittimo in quanto del tutto correttamente il GSE aveva negato che i lavori effettuati dalla società potessero essere qualificati come estensione della rete primaria, mancando la posa in opera di ulteriore tubazione primaria, non essendo equiparabili a tal fine la creazione di nuovi allacciamenti.

La società ha proposto appello, chiedendo la riforma di tale sentenza ala stregua di due motivi di gravame.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante al pagamento in favore del G.S.E. delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 (cinquemila), oltre agli accessori di legge, se spettanti.