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Respinto il ricorso di Gepim per le concessioni demaniali balneari


Pubblicato il: 8/21/2023

Nel contenzioso, la Società Gepim S.r.l. è affiancato dall'avvocato Giovanni Gerbi; il Comune di Sanremo è assistito dagli avvocati Sara Rossi e Giovanni Nuvoloni.

L’appellante Società Gepim s.r.l., concessionaria all’esito di procedura di gara svolta dal Comune di Sanremo della gestione di uno stabilimento balneare insistente su un compendio demaniale denominato Bagni Azzurri, situato in località Tre Ponti, agisce nel presente giudizio per l’annullamento del provvedimento comunale in data 9 luglio 2018, con cui le è stata negata l’autorizzazione per gli interventi di riqualificazione complessiva delle strutture “a terra” facenti parte del compendio, consegnato in stato di semi-abbandono, e per il risarcimento del danno subito in conseguenza del provvedimento impugnato.

Gli interventi di riqualificazione per cui era stata richiesta l’autorizzazione consistevano nel risanamento dei manufatti esistenti e nella realizzazione di una nuova accessibilità e di una nuova scala di raccordo tra solarium e l’arenile, e in ulteriori opere per i locali adibiti a bar-cucina, servizi igienici e spogliatoi, cabine e locale tecnico.

Il diniego di autorizzazione impugnato era motivato su profili di non conformità edilizia del molo sopraflutto e della rotonda a sbalzo, oggetto di una diversa domanda di assenso edilizio da parte della società ricorrente, in relazione alla quale l’amministrazione comunale aveva emesso una dichiarazione di inefficacia della menzionata s.c.i.a., ed inoltre a causa della realizzazione ex novo di un piccolo locale tecnico al di sotto della medesima rotonda, adiacente alla scala di accesso all’arenile.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, adito in primo grado dalla società ricorrente, accoglieva in parte il ricorso.

Il diniego di autorizzazione impugnato era invece considerato legittimo nella parte concernente il piccolo locale tecnico, in ragione del fatto che «non è stata dimostrata la preesistenza necessaria».

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

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