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Accolto in parte il ricorso di Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l.


Pubblicato il: 8/10/2023

Nel contenzioso, Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l. è affiancato dagli avvocati Pietro Piccone Ferrarotti, Roberto Cusimano e Vittorio Giordano.

Con la sentenza n. 4985/27/15 del 19/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Prysmian Cavi e Sistemi s.r.l. (di seguito Prysmian) avverso la sentenza n. 5667/24/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2004.

La CTR motivava il rigetto dell’appello della società contribuente osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) l’avviso di accertamento era stato legittimamente notificato dall’Amministrazione finanziaria in ragione del raddoppio dei termini conseguenti alla pendenza del procedimento penale n. 5780/11, da cui emergeva che WCS era utilizzata come schermo per mascherare l’attività illecita svolta per conto del gruppo Pirelli da Emanuele Cipriani, sicché «l’asserita mancata allegazione della relativa denuncia non può in alcun modo inficiare la regolarità processuale»; b) una volta verificata la sussistenza del presupposto per la proroga dei termini, l’accertamento poteva essere effettuato «sull’intera posizione fiscale del contribuente, nulla escluso, e quindi non solo i fatti oggetto di violazione penale», con conseguente legittimità della ripresa sia a fini IVA che a fini IRAP; c) se era vero che i costi potevano essere dedotti anche nel caso di fatture soggettivamente inesistenti, era altrettanto vero che la società contribuente non aveva dato prova della circostanza che gli stessi erano stati effettivamente sostenuti ed erano inerenti.

Prysmian impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

L’Agenzia delle entrate depositava comparsa di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

Con ordinanza resa all’esito della pubblica udienza del 24/11/2020 la causa veniva rinviata in ragione della richiesta all’Ufficio del Ruolo e del Massimario della redazione di una relazione tematica sul profilo sanzionatorio e, quindi, nuovamente rinviata all’esito dell’udienza del 09/11/2021 in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite con riferimento al ricorso R.G. n. 1330/2013.

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti il quinto, il settimo e l’ottavo motivo e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche con riferimento all’aspetto sanzionatorio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.