L'Oréal Italia vince il ricorso in materia di rimborso IVA
Pubblicato il: 8/11/2023
Nel contenzioso, L'Oréal Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Remo Dominici, Lorenzo Lodi e Maria Antonelli.
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in sede di rinvio, accoglieva il ricorso introduttivo della lite, proposto da L'Oréal Saipo spa (ora L'Oréal Italia spa ) contro il diniego di rimborso IVA 1995/1998, limitatamente all'ultima annualità.
La CTR osservava, in particolare, che la sentenza appellata aveva errato nell'affermare la legittimità dell'atto impugnato, in quanto doveva farsi applicazione dell’art. 11 della direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva) alle ipotesi di riduzione del corrispettivo contrattuale per effetto del comportamento di un terzo (cliente finale che si avvale di "buono sconto" o di "buono rimborso").
Alla luce di ciò, in seguito al ricorso della società contribuente avverso la prima sentenza di appello, la Corte di Cassazione le aveva demandato di verificare se dalle note di variazione lo sconto o il rimborso concesso al consumatore finale sia univocamente ricollegabile all'operazione originaria posta in essere dal produttore nei confronti del rivenditore; se la variazione (pari alla somma rimborsata) sia stata imputata in proporzione della base imponibile e dell'imposta; se la variazione in diminuzione delle operazioni sia intervenuta entro l'anno di effettuazione della relativa operazione originaria.
Chiarito tale punto, sarebbe stato possibile dare una risposta positiva, ancorchè nel caso di specie la società contribuente non avesse emesso le note di variazione (in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta) essendole ciò precluso per decorso del termine previsto dalla norma interna (art. 26, dPR 633/1972), ma essendole invece consentito appunto la presentazione di un'istanza di rimborso.
Tuttavia doveva applicarsi il termine decadenziale generale di cui all'art. 21, d.lgs 546/1992 e conseguentemente affermarsi che essendo stata presentata l'istanza di rimborso de qua il 21 gennaio 2000, poteva considerarsi tempestiva per tutti i crediti maturati dal 21 gennaio 1998, per un ammontare complessivo pari ad euro 208.320,86.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.500 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.