Accolto il ricorso di Immobiliare Bofac in materia di rimborso IRAP
Pubblicato il: 8/21/2023
Nel contenzioso, Immobiliare Bofac S.p.A. è affiancata dagli avvocati Angelo Vozza e Giuseppe Persico.
L’Immobiliare Bofac s.p.a. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. rigettava l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di parte dell’Irap versata per il periodo di imposta 2011.
La società, nel 2011, cedeva un immobile di proprietà sito in Francia e, di conseguenza, versava al Fisco francese l’imposta sul reddito derivato dalla plusvalenza; in ragione delle diverse modalità di tassazione dei redditi immobiliari l’imposta francese sulla plusvalenza si rivelava superiore all’imposta sul reddito versata in Italia. La contribuente, tuttavia, riteneva di poter scomputare la parte eccedente, pari ad euro 92.426,00, anche dall’Irap e, per l’effetto, avanzava istanza di rimborso.
La C.t.p. rigettava il ricorso avverso il silenzio-rifiuto assumendo che il regime del credito per le imposte versate all’estero era regolamentato dall’art. 165 t.u.i.r. che non aveva ad oggetto l’Irap. La C.t.r. confermava la sentenza.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 7.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.